Risarcimenti monetari automatici nei mezzi di trasporto
Ritardi e cancellazioni, gli indennizzi previsti dai regolamenti comunitari in vigore nell'Unione Europea
Dall’1 marzo 2013 il Regolamento CE n. 181 del 2011 concernente i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, completa la regolamentazione comunitaria in materia di diritti dei passeggeri in materia di trasporti. Questo Regolamento si affianca a quelli già in vigore per aerei, treni e navi, con l'intento di disciplinare in maniera uniforme la materia delle cancellazioni e dei ritardi garantendo in tutto il territorio dell'Unione Europea un livello minimo di protezione dei viaggiatori che sfortunatamente incappano in problemi e disservizi durante i loro spostamenti. Tutti e quattro i Regolamenti prevedono infatti che in caso di cancellazione o ritardo i vettori (imprese che esercitano l'attività di trasporto) devono risarcire i consumatori attraverso una compensazione pecuniaria che viene quantificata in base al tipo e alla durata del trasporto. La tutela si estende anche all'obbligo di assistenza a terra nei casi in cui il ritardo o la cancellazione siano motivo di attesa da parte del consumatore negli aeroporti, nelle stazioni o sui moli di imbarco.Di seguito sono riportate le tabelle di riferimento per ogni tipo di trasporto contenenti i diritti e le compensazioni da richiedere alle società che gestiscono il trasporto secondo le procedure per i reclami contenute nelle condizioni generali di trasporto che devono essere fornite ai consumatori al momento della prenotazione del servizio.
Trasporto aereo – Reg. CE n.261/2004 (in vigore dal 17 febbraio 2005)
L'ENAC è stato designato come organismo nazionale a tutela del diritto a ricevere la compensazione pecuniaria.
Disservizio verificatosi |
Obblighi e compensazioni * |
Cancellazione del volo o Overbooking (diritto a scegliere se rimborso o riprotezione su volo alternativo) |
250 € tratte inferiori a 1500 Km 400 € tratte comprese tra 1500 e 3500 Km 600 € tratte superiori a 3500 Km |
Ritardo del volo (superiore alle 3 ore calcolate sull'arrivo a destinazione) |
250 € tratte inferiori a 1500 Km 400 € tratte comprese tra 1500 e 3500 Km 600 € tratte superiori a 3500 Km |
Assistenza a terra ** (dovuta in caso di attese superiori alle 2, 3 o 4 ore a seconda della distanza) |
I passeggeri hanno diritto a: fare una telefonata a carico della compagnia o inviare e-mail o fax, ricevere pasti e bevande e al pernottamento gratuito in albergo se il primo volo disponibile è il giorno seguente. |
La compensazione NON è dovuta se la cancellazione o il ritardo sono causati da eventi imprevedibili ed eccezionali.
** L'assistenza è dovuta anche nel caso cancellazione o ritardo siano dovuti a circostanze eccezionali
Trasporto ferroviario – Reg. CE n.1371/2007 (in vigore dal 3 dicembre 2009)
L' Autorità di Regolazione dei Trasporti è stato designato come organismo nazionale a tutela dei diritti contenuti nel Regolamento CE n. 1371/2007.
Disservizio verificatosi |
Obblighi e compensazioni |
Cancellazione del treno (da scegliere in alternativa) |
Rimborso del prezzo pieno del biglietto -------------------------------------------------- Riprotezione su un viaggio alternativo |
Ritardo del treno |
Rimborso del 25% del biglietto per ritardi compresi tra 60 minuti e 119 minuti all'arrivo a destinazione ---------------------------------------------------------------- Rimborso 50% del biglietto per ritardi superiori a 120 minuti all'arrivo a destinazione |
Assistenza a terra |
In caso di cancellazione del servizio o perdita della coincidenza dovuta a ritardo, i passeggeri hanno diritto a ricevere pasti, pernottamenti e trasporti alternativi. |
Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne Reg. CE n.1177/2010 (in vigore dal 18 dicembre 2012)
L' Autorità di Regolazione dei Trasporti è stato designato come organismo nazionale a tutela dei diritti contenuti nel Regolamento CE n.11772010.
Disservizio verificatosi |
Obblighi e compensazioni * |
Cancellazione del trasporto marittimo (da scegliere in alternativa) |
Rimborso del prezzo pieno del biglietto ------------------------------------------------- Riprotezione su un viaggio alternativo |
Ritardo del trasporto marittimo (se superiore a 90 min. possibilità di sceltra tra rimborso del biglietto o trasporto alternativo verso la destinazione) |
Rimborso 25% del biglietto per ritardi di: 1 ora se servizio fino a 4 ore 2 ore se servizio compreso tra 4 e 8 ore 3 ore se servizio compreso tra 8 e 24h 6 ore se servizio superiore alle 24h ------------------------------------------------------------- Rimborso 50% del biglietto per ritardi di: 2 ore se servizio fino a 4h 4 ore se servizio compreso tra 4 e 8h 6 ore se servizio compreso tra 8 e 24h 12 ore se servizio superiore alle 24h |
Assistenza a terra ** (in caso di attesa superiore a 90 minuti) |
In caso di cancellazione del servizio o perdita della coincidenza dovuta a ritardo, i passeggeri hanno diritto a ricevere pasti e bevande ed eventuali pernottamenti |
** L'assistenza a terra non comprende il diritto al pernottamento e le compensazioni NON sono dovute se la causa della cancellazione o del ritardo sono indipendenti dalla compagnia di trasporto come nell'ipotesi di condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.
Trasporto effettuato con autobus – Reg. CE n.181/2011 (in vigore dal 1 marzo 2013)
L' Autorità di Regolazione dei Trasporti è stato designato come organismo nazionale a tutela dei diritti contenuti nel Regolamento CE n.181/2011.
Disservizio verificatosi |
Obblighi e compensazioni * |
Cancellazione del servizio di trasporto o Overbooking |
Rimborso del prezzo pieno del biglietto (e ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza non appena possibile in caso di più tratte) o riprotezione su un viaggio alternativo (se impossibile oltre al rimborso pieno spetta un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto) |
Ritardo dell'autobus (in caso l'attesa sia superiore a 120 minuti alla partenza) |
Riprotezione su un viaggio alternativo (se impossibile oltre al rimborso pieno spetta un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto) |
Assistenza a terra * (in caso di attese oltre i 90 minuti per viaggi la cui durata prevista supera le tre ore) |
Il vettore è tenuto a fornire spuntini, pasti o bevande in quantità ragionevole e se necessario il pernottamento limitato ad un massimo di 80 Euro per notte. |
Ricordiamo che i diritti sono consultabili scaricando l'applicazione dedicata a tablet e smarthphone promossa dalla Commissione Europea al link: https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/campaign/download-app_en
Per maggiori informazioni Sportello Europeo dei Consumatori sec@euroconsumatori.org, telefono e fax: 0461 984751.
Foglio info TC14
Situazione al 14.03.2023