Tutela del merito creditizio del consumatore: i Sistemi di Informazioni Creditizie

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Tutela del merito creditizio del consumatore: i Sistemi di Informazioni Creditizie
 
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Tutela del merito creditizio del consumatore: i Sistemi di Informazioni Creditizie

Il merito creditizio
Il merito creditizio è la capacità del consumatore di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie (debiti, rapporti di finanziamento, etc.) e costituisce uno dei criteri con cui le banche e gli intermediari finanziari concedono l’erogazione di finanziamenti.
Per ottenere informazioni che riguardino il merito creditizio dei propri clienti banche e intermediari fanno ricorso alle informazioni contenute nei cosiddetti Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), conosciuti anche come “centrali rischi private”.

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) attivi e le informazioni contenute
I SIC privati attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, Assilea.
E’ inoltre presente, come organismo di diritto pubblico, la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Le informazioni contenute possono essere di tipo negativo (rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti) oppure generiche informazioni creditizie (rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti).

Normativa e Autorità Garante per la protezione dei dati personali
A tutela del merito creditizio è stato sottoscritto un Codice Deontologico (Allegato A.5 del Codice in materia di protezione dei dati personali). L’Autorità garante per la protezione dei dati personali è il soggetto competente per il rispetto della normativa in materia, le cui violazioni hanno come conseguenza sanzioni amministrative, civili e penali previste, nel caso in cui il trattamento dei dati sia illecito.

Obblighi di banche e intermediari finanziari
Banche e intermediari finanziari, e SIC hanno l'obbligo del segreto sulle informazioni ricevute e hanno l’obbligo di controllo della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni conservate.
Banche e intermediari hanno inoltre il dovere di comunicare al cliente la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nel pagamento di una rata, che potrà quindi essere evitata con il versamento della rata scaduta. I successivi ritardi verranno invece segnalati immediatamente.

Diritti del cliente: accesso ai dati e corretta conservazione di essi

Il cliente ha il diritto di chiedere alla banca/intermediario o direttamente ai SIC se e quali informazioni a suo nome sono contenute nelle banche dati. In caso di informazioni errate può pretenderne l'eliminazione o la modifica, se necessario disposta con provvedimento dell'Autorità Garante.

Costi per l'esercizio del diritto di accesso
Secondo quanto stabilito dall’Autorità garante (Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004) il principio generale è quello per cui il cliente ha diritto ad accedere gratuitamente ai dati conservati a suo nome.
Nel caso in cui non fossero rilevate informazioni a seguito di una richiesta di accesso, la medesima Autorità ha stabilito che l’importo massimo a carico del cliente non possa superare i 10 euro.

Fonti

Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/

Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248

Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1556693

Situazione al 12.01.2022

 
 

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