Bollette luce e gas: come reclamare

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Bollette luce e gas: come reclamare
 
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Bollette luce e gas: come reclamare

Se si ritiene di aver ricevuto una fattura non corretta da parte di un fornitore, è essenziale inviare una contestazione scritta della stessa prima della scadenza, indirizzando un reclamo al servizio clienti della società, utilizzando allo scopo i canali indicati in bolletta oppure nel sito internet del venditore.
Il reclamo deve contenere i propri dati identificavi, i dati che identificano la fornitura ed un recapito per la risposta. Se il reclamo riguarda la fatturazione di importi anomali è bene specificarlo. Va conservata per sé una copia del reclamo e la relativa prova d’invio.
La risposta scritta motivata deve essere inviata dal fornitore entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo scritto del consumatore. In caso contrario, al cliente spetta un indennizzo automatico di 30 euro (tale importo è raddoppiato se il ritardo supera il doppio del tempo previsto ed è triplicato se il ritardo supera il triplo del tempo previsto).
Se la contestazione riguarda la fattispecie dei contratti non richiesti, il reclamo dovrà specificare che non si ritiene di aver concluso alcun contratto con la società in questione.
Per quanto riguarda i contratti telefonici, a far data dal 19/06/26 è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali non richieste per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura, salvo che vi sia stato un consenso preventivo da parte del consumatore.
Laddove il nuovo fornitore dovesse accertare una attivazione illegittima avvierà la procedura di ripristino con il gestore precedente, ma per velocizzare il passaggio con il fornitore desiderato è possibile concludere immediatamente un nuovo contratto con esso.
Se invece si ricevono due fatture da diversi venditori per uno stesso periodo e si appura che una delle due non è un conguaglio di chiusura contratto, è opportuno contestarle entrambe per iscritto prima della loro scadenza indicando nel reclamo che si tratta di un caso di doppia fatturazione. Si potrà poi, in attesa dei riscontri, verificare presso il distributore di zona chi sia l’effettivo fornitore per poter poi continuare la contestazione con un solo gestore (quello che non ci fornisce più).
Di solito l’invio delle fatture può essere mensile o bimestrale. Se ci si accorge che le fatture non arrivano è importante sollecitare il venditore, sempre per iscritto, all’emissione delle stesse.
In caso di conguagli elevati per mancata fatturazione è possibile chiedere la rateizzazione senza interessi e more.
È opportuno inviare ogni richiesta per iscritto, in modo tale da avere traccia di ogni contestazione utile in caso, ad esempio, di distacco ingiustificato della fornitura. Anche questo, infatti, deve seguire una specifica procedura. Il venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata). Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC). Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile. Il termine ultimo per il pagamento concesso al cliente è di 15 giorni solari dall'invio della raccomandata (o 10 giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC) oppure di 20 giorni solari dall’emissione per i casi in cui il fornitore non sia in grado di provare la data di invio della stessa. Se la fornitura viene sospesa (o la potenza ridotta) senza costituzione in mora, il cliente ha diritto ad un indennizzo di € 30; se invece non sono rispettati i termini di cui sopra, il cliente ha diritto ad un indennizzo di € 20. Purtroppo, il calcolo dei termini finali per il pagamento concessi al cliente parte dalla data di invio della comunicazione da parte del venditore, il che risulta piuttosto assurdo. Potrebbe infatti accadere che tale comunicazione arrivi al cliente solo il giorno stesso della scadenza o, peggio ancora, oltre tale data!

Situazione al 08/2026
 
 

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