Uova di Pasqua

  1. Vai alla navigazione
  2. Vai all navigazione secondaria
  3. Vai al contenuto
 
 
 
Uova di Pasqua
 
www.centroconsumatori.tn.it/146d497.html
 

Navigazione secondaria

Alimentazione
 

Contenuto

Uova di Pasqua: le informazioni che servono

In periodo di Pasqua i consumatori chiedono chiarimenti sulle etichette delle uova di Pasqua o del cioccolato prodotto e venduto in varie forme. In particolare un consumatore ci ha fatto notare che sull’etichetta di un “coniglio di cioccolato” di una nota marca era stampigliato il marchio CE, richiesto usualmente per la sicurezza dei prodotti non alimentari.
Per questo riteniamo opportuno riportare di seguito le indicazioni obbligatorie che devono comparire sull’etichetta del cioccolato:
  1. La denominazione di vendita, che indica l’esatta tipologia di cioccolato che si sta acquistando (tavoletta, pralina, ecc..)
  2. L’espressione cacao …..% minimo indica il tenore di sostanza secca di cacao.
  3. La lista degli ingredienti, che indica i componenti del prodotto elencati in ordine decrescente.
  4. Il nome e la sede del produttore o confezionatore o venditore del prodotto.
  5. Il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro ….
  6. La quantità del prodotto al netto dell’imballaggio per prodotti superiori a 30 grammi.
Queste, invece, le indicazioni facoltative:
  1. Il termine puro può essere apposto per indicare che il prodotto non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
  2. Il termine superiore è una delle espressioni relative a criteri di qualità (ce ne sono altre ad esempio: fine, finissimo, extra, ecc …) che possono essere utilizzate quando il contenuto degli ingredienti principali (in questo caso cacao e latte) è aumentato rispetto alla ricetta base.
  3. Le modalità di conservazione.
  4. La tabella con le informazioni nutrizionali.
Il CRTCU ha predisposto un opuscolo informativo, disponibile in sede o on line all’indirizzo www.centroconsumatori.tn.it, in cui poter trovare le regole principali in materia di sicurezza dei prodotti alimentari ed etichettatura.

Tornando al nostro caso, ricordiamo che il marchio CE è richiesto solo in determinati casi tra cui, i più comuni, Giocattoli, Dispositivi di Protezione Individuale (es. Occhiali da sole), Dispositivi medici e sta a significare che il prodotto rispetta determinati requisiti di sicurezza previsti per legge. Il logo CE non può essere apposto quando non è richiesto. Nel caso del nostro “coniglio di cioccolato” crediamo che il produttore abbia apposto il logo CE ritenendolo un giocattolo, forse erroneamente.

Foglio info AL02
Situazione al 12.08.2009

stamparespedireTop
Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti - via Petrarca, 32 - 38100 Trento
Tel. 0461-984751 | Fax 0461-265699 | Orario: Lun - Ven 10 - 12 e 15 - 17
www.centroconsumatori.tn.it | info@centroconsumatori.tn.it