Assicurazioni auto: indennizzo diretto
Il risarcimento direttoIl D.P.R. del 18.07.2006, n. 254 prevede che per gli incidenti stradali verificatisi dal 01.02.2007, diventa obbligatorio per le compagnie di assicurazione l’applicazione “dell’indennizzo diretto”. Con ciò si intende che l’assicurato danneggiato - se ha ragione anche solo in parte - viene risarcito, sia per i danni materiali (danni al veicolo) che per quelli fisici direttamente dalla propria compagnia assicurativa.
In quali casi si applica la nuova procedura?
La nuova procedura si applica in caso di collisione che ha coinvolto soltanto due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (autovetture, autocarri, motocicli ecc.) Per quanto riguarda i ciclomotori la nuova procedura opera per quelli sottoposti al regime di targatura.
Non esistono limitazioni per i danni ai veicoli ed alle cose trasportate mentre in caso di danni fisici ai conducenti deve trattarsi di lesioni personali con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura si applica anche se le persone trasportate hanno subito lesioni gravi per le quali hanno diritto ad essere risarcite dalla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stavano viaggiando a prescindere dalle responsabilità del sinistro (art. 141 del Codice della Assicurazioni).
Al di fuori dei casi sopra riportati, il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.
La richiesta di risarcimento diretto
Consegnate (facendovi rilasciare una conferma scritta di ricevimento) o spedite mediante raccomandata A.R., fax (o posta elettronica se previsto in polizza) alla Vostra assicurazione, il più presto possibile, il modulo blu di constatazione amichevole.
Precisate all’assicurazione dove si trova il veicolo per l’accertamento dei danni.
In base alle nuove norme la Vostra assicurazione (Agenzia) è tenuta a fornire tutta l’assistenza necessaria per il corretto risarcimento del sinistro e la mancata osservanza di tali norme può generare una responsabilità contrattuale in caso di mancato, scorretto o ritardato risarcimento del danno.
La Vostra assicurazione deve farvi un'offerta di risarcimento:
a. entro 30 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
b. entro 60 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
c. entro 90 giorni per i danni alle persone.
Se accettate la somma offerta, l’assicuratore è tenuto a pagare entro 15 giorni.
Se non siete soddisfatti del comportamento dell’assicurazione, la prima cosa da fare è inviare una raccomandata A\R o PEC di reclamo direttamente all’impresa interessata. Ogni impresa di assicurazione, infatti, ha un apposito Ufficio Reclami che deve rispondere entro 45 giorni.
Se non si riceve risposta (o la si ritiene insoddisfacente) è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Da ultimo, si può valutare la possibilità e l’opportunità di chiedere la conciliazione come previsto dall’intesa ANIA / associazioni dei consumatori. Nel caso in cui la conciliazione non dia esito positivo si potranno adire le vie legali.
Il “Malus” può essere evitato comunque
Le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per l'assicurato di rimborsare all’assicurazione gli importi liquidati per sinistri rientranti o meno nella procedura del risarcimento diretto ed evitare così il “Malus”. Tale facoltà può essere esercitata anche se hai cambiato compagnia assicurativa.
La procedura da seguire è diversa a seconda che il sinistro sia stato gestito o meno in regime di risarcimento diretto:
- Risarcimento diretto: per conoscere l'importo dei sinistri pagati dei quali sei stato responsabile
e rimborsare il relativo importo puoi rivolgerti direttamente alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - www.consap.it). Altrimenti, puoi rivolgerti al tuo intermediario che, oltre a fornirti le istruzioni necessarie, potrà anche effettuare la richiesta a CONSAP per conto tuo.
- Procedura ordinaria: nel caso in cui il sinistro sia stato gestito dall'assicurazione del responsabile, le informazioni sull'importo pagato devono essere richieste a tale impresa.
Questa procedura può essere conveniente da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, dato che consente di evitare la maggiorazione del premio.
Per vedere se conviene rimborsare all’assicurazione l’importo pagato per un sinistro ed evitare il “Malus” è anche possibile consultare un calcolatore sinistri (disponibile ad esempio sul sito www.centroconsumatori.it).
Il nostro consiglio
Compilate sempre con attenzione il modulo di constatazione amichevole, anche se intervengono le Forze dell’Ordine, ed anche se sono coinvolti veicoli stranieri: avrete così raccolto i dati necessari per un corretto pagamento del danno.
Firmate il modulo blu solo se i dati riportati sono esatti.
In caso di incidente, cosa devo fare?
1.Provvedere immediatamente a rendere sicuro il luogo dell’incidente: attivare le quattro frecce, indossare l’apposito giubbotto e collocare il segnale mobile di pericolo (triangolo) ad almeno 50 metri dall’incidente ed in posizione visibile da almeno 100 metri.
2.Allontanarsi dalla zona di pericolo.
3.Chiamare le forze di pronto intervento. Prima di chiamare verificare la situazione: dove è avvenuto esattamente l’incidente? Cosa è accaduto? Ci sono feriti? Quanti sono i veicoli coinvolti?
4.Prestare il primo soccorso solo se si possiedono le necessarie nozioni; altrimenti limitarsi a prestare assistenza psicologica parlando al ferito fino all’arrivo dei soccorsi.
5.In caso di danni limitati sgomberare al più presto la carreggiata. Se l’incidente è grave dello sgombero si occuperanno i Vigili del fuoco o il soccorso stradale.
6.Compilate il modulo di constatazione amichevole di incidente.
Riferimenti per approfondimenti:
https://www.ivass.it/
Foglio info AP13
Situazione al 03.2024