Settembre 2016

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NEWSLETTER CRTCU –SETTEMBRE 2016

COMMERCIO&CONSUMO I

Network marketing e vendite piramidali – Diffidate sempre da chi propone facili guadagni versando quote di adesione.

Negli ultimi mesi alcuni consumatori hanno contattato lo Sportello per informazioni in merito a proposte ricevute da alcune aziende che propongono mirabolanti promesse di ricchezza e di successo diventando promotori della vendita diretta dei loro prodotti. La tecnica di commercializzazione del Network marketing o multilevel marketing, che prevede di ricevere delle provvigioni sulle vendite è lecita a patto che non si trasformi in uno schema di vendita piramidale, dove i guadagni sono costituiti principalmente dalle quote di adesione di altri soggetti, pratica vietata dalla legge: Il Codice del Consumo definisce in ogni caso aggressiva e quindi illecita ex se, l’attività diretta ad avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dext9rQFIY.pdf

COMMERCIO&CONSUMO II

Se non avete stabilito il termine di consegna di un bene di consumo, la legge lo fissa in 30 giorni! In caso di mancata consegna nel termine, il consumatore può legittimamente sciogliere il contratto, oltre ai rimborsi e al risarcimento dei danni!

La necessità di avere certezza nei rapporti giuridici e la garanzia di un elevato livello di tutela dei consumatori hanno portato il legislatore comunitario a introdurre un’altra importante novità per i consumatori: in tutti i contratti con i consumatori in cui non sia indicato un termine di consegna, il termine massimo lo fissa la legge in 30 giorni! Normalmente, se il termine di 30 giorni non viene rispettato, il consumatore deve inviare all’operatore professionale un a lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per diffidarlo ad adempiere, concedendogli, quindi, un ulteriore termine. Il consumatore non deve concedere al professionista il termine supplementare, se: a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, o b) il consumatore ha indicato che il termine per la consegna è essenziale. Le conseguenze del mancato rispetto del termine di consegna sono, quindi, la possibilità di sciogliere il contratto, chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti e il rimborso delle somme eventualmente versate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per la diffida ad adempiere: www.centroconsumatori.tn.it/154d1088.html
www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextS2zhYF.pdf


ENERGIA

Da luglio l’energia elettrica è diventata più cara: risparmio maggiore distribuendo i consumi!

Con l’aggiornamento dei prezzi dell’energia da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, gas e sistema idrico la bolletta della luce subirà un aumento del 4,3%. Ulteriore botta per le tasche dei consumatori che già si trovano a fare i conti con l’addebito del canone tv.
Le ragioni dell’aumento, spiega l’Autorità, sono dovute per la maggior parte all’aumento dei c.d. costi di dispacciamento. Per la verità, la stessa Autorità ha notato in alcune zone del Paese delle strategie anomale sul mercato all’ingrosso dell’energia che avrebbero un ruolo diretto anche con l’aumento dei prezzi e per questo ha avviato un procedimento prescrittivo-sanzionatorio. A pagarne il prezzo di fatto sono sempre i consumatori! Quello che questi ultimi possono fare per cercare di ridurre i costi è dare un occhio alle offerte presenti sul mercato libero e, scegliendo una tariffa bioraria, concentrare il più possibile i consumi nelle fasce serali e festive. C’è però da dire che, così facendo, il risparmio sarà di pochi euro annui. Un risparmio molto maggiore si può ottenere, invece, utilizzando una potenza di soli 3 khw, anziché di 4,5 o 6.

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextAKbDol.pdf e al seguente link le tabelle con il confronto prezzi www.centroconsumatori.tn.it/154d1331.html


PRIVACY

Recupero crediti e rispetto della privacy: i comportamenti vietati. Una guida del Garante della Privacy

Sono davvero tante le segnalazioni che riceve il CRTCU dai consumatori, di comportamenti illeciti da parte delle numerose società di recupero crediti che negli ultimi anni sono sorte per recuperare somme insolute per conto delle più svariate imprese (telefonia, energia, corsi di formazione, trattamenti estetici, ecc.). Il problema è così rilevante che il Garante della Privacy ha pubblicato una guida, elencando i comportamenti vietati, che qui riportiamo: non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni sul debitore; visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi; comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore; utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un'inutile divulgazione di dati personali; affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextkOpRrB.pdf e a questo indirizzo è possibile consultare e stampare la guida: www.centroconsumatori.tn.it/download/154dextwtfikf.pdf


TASSE&TRIBUTI

Canone Rai- Arrivano le prime contestazioni. Come chiedere il rimborso se l'addebito sulla bolletta elettrica non era dovuto

Come ormai é ampiamente noto, da quest'anno il canone televisivo si è iniziato a pagare attraverso la bolletta dell'energia elettrica a partire dal mese di luglio di quest'anno, con una prima rata di 70 Euro e poi con ulteriori tre rate di 10 Euro ciascuna. E come era ampiamente prevedibile, con le fatture, stanno arrivando presso il Centro Tutela Consumatori Utenti, anche i primi reclami relativi ad addebiti non dovuti.
Innanzitutto chiariamo subito un dubbio: la possibilità di richiedere il rimborso si riferisce solo a chi entro lo scorso maggio ha regolarmente inviato la dichiarazione sostitutiva predisposta dall'Agenzia dell'Entrate, in relazione alle nuove regole entrate in vigore a gennaio di quest'anno. Dunque coloro che non hanno la televisione o rientrano in altre fattispecie in cui é previsto l'esonero, ma non hanno presentato questa dichiarazione, non possono richiedere alcun rimborso ma dovranno attivarsi per richiederlo, con efficacia a partire dal prossimo anno, presentando la domanda entro il 31 gennaio 2017. Se è stato effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV. La richiesta di rimborso si può inviare da subito, unita ad un documento di riconoscimento, con raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. -Sportello abbonamenti TV -Casella Postale 22 -10121 Torino. Il modello, con le istruzioni (da leggere molto attentamente per sapere come compilarlo correttamente), si trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.agenziaentrate.gov.it oppure www.canone.rai.it.
www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextznKQq8.pdf


LA TUTELA DEI CONSUMATORI ARRIVA IN PAESE

Il nostro ufficio mobile a settembre

Continua a pieno ritmo l’attività del nostro sportello mobile dei consumatori, nelle località del Trentino, da nord a sud e da est a ovest della provincia!
Per le date e i luoghi potete consultare la pagina web.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.centroconsumatori.tn.it/139d628.html



DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016

IL “5XMILLE” a sostegno del CTCU.

L’importo da destinare rappresenta una quota dell’imposta e non costituisce per il contribuente alcun costo aggiuntivo. Basta apporre la vostra firma nel campo apposti del CUD, del modello 730 o in quello dell'UNICO ed indicare in aggiunta il numero di codice fiscale del CTCU. La forza dei consumatori può essere in questo modo supportata da ognuno di noi. Importante: accanto alla Vostra firma sulla dichiarazione dei redditi, ricordatevi di indicare il nostro numero di codice fiscale, che è il seguente: Codice fiscale del CTCU: 94047520211


 
 

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