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Diritto del consumo & pubblicità
 

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La liberalizzazione dei saldi di fine stagione, e le altre vendite (speciali, promozioni, liquidazioni, ecc..) in Trentino

Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli

La Legge Provinciale 4/2000 che disciplina l’attività commerciale in Provincia di Trento prevede, prima in Italia, la liberalizzazione delle date in cui poter effettuare i saldi di fine stagione.

All’art. 17 bis infatti, vengono regolate le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze, di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche se prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, indirizzati, tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori.
In sostanza, queste vendite possono essere effettuate tutto l’anno e, ad eccezione delle vendite promozionali che non hanno limitazioni temporali, ogni altra vendita non può avere una durata superiore a sessanta giorni e fra una vendita e l’altra devono decorrere almeno trenta giorni.
I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti l'inizio delle vendite speciali o di fine stagione, ecc…, possono essere accertati dagli organi di vigilanza e da funzionari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, muniti di apposita tessera di riconoscimento, anche con apposite ispezioni preventive all'interno dei negozi al fine di permettere il controllo sulla veridicità delle asserzioni pubblicitarie. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati. Se nella pubblicità non sono specificate le merci cui si riferisce lo sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimo si applica su tutte le merci.
Ricordate che i prodotti venduti non dovranno essere solo esenti da vizi e difetti di qualsiasi tipo, ma dovranno anche essere “conformi” agli annunci pubblicitari che li riguardano. Per quanto riguarda le indicazioni di prezzo scontato, esse dovranno riportare tre indicazioni:

1) il prezzo di vendita originario, ovvero il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo (meno per i prodotti agricoli e alimentari deperibili e vendite sottocosto);
2) il ribasso del prezzo espresso in percentuale;
3) il nuovo, scontato, prezzo di vendita.

Ricordatevi soprattutto che il miglior affare, comunque, lo si fa girando per i negozi, prima delle svendite annunciate.
Controllate e annotate i prezzi dei prodotti che vi interessano in modo tale da avere certezza di fare poi un buon affare!
Inoltre, per non avere spiacevoli sorprese, seguite con attenzione questi consigli. Ecco il decalogo:
• Alla vista di prezzi incredibili mantenete sempre il sangue freddo. E’ proprio nelle occasioni di gran confusione come questa che una lista della spesa meditata ci aiuta ad evitare gli acquisti superflui.
• E’ altrettanto consigliabile prima degli acquisti confrontare sempre le offerte di diversi commercianti. Fate i vostri acquisti dove i prezzi originali sono esposti e che avete anche verificato.
• Attenzione alla separazione, prevista dalla legge, tra merce in saldo e la merce ordinaria.
• Se l‘ esercizio offre il pagamento con carta di credito o bancomat e non esclude in modo visibile tale possibilità per la merce in saldo, non può rifiutare tale pagamento.
• I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell‘esaurimento delle scorte il pubblico deve essere informato con avviso all‘ esterno del negozio.
• Può capitare che nel trambusto di mani per accaparrarsi le occasioni migliori, la merce e i rispettivi cartellini dei prezzi finiscano con lo scambiarsi tra di loro. Per questo si raccomanda di controllare sempre l’etichetta prima di pagare. Nel caso di capi di abbigliamento particolarmente convenienti capita che manchino le dichiarazioni previste per legge, come le informazioni relative alla composizione del tessuto e le indicazioni relative ad una corretta cura del capo. La cosa può dipendere dal fatto che a volte i capi che per il loro prezzo attirano più di altri vengono prodotti appositamente per le svendite di fine stagione, cosa fra l’altro vietata dalla legge! L’acquisto di tali articoli dovrebbe essere ben ponderato.
• Anche per la svendita di fine stagione vale il consiglio di conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, che potranno tornare utili nel caso di reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno.
• I commercianti, in generale, non sono tenuti a ritirare i prodotti che non risultano difettosi, questo sia durante la svendita che in stagione. Se lo fanno è solo per cortesia. La sostituzione di merce senza difetti, posta in svendita a fine stagione è per lo più esclusa espressamente. Chi desidera usufruire comunque di tale sostituzione, deve pregare il commerciante di dichiararlo sullo scontrino di cassa o sulla fattura.
• I prezzi ridotti non riducono obbligatoriamente anche i diritti dei clienti. Anche nel caso di prezzi incredibilmente bassi, il cliente ha diritto ad avere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo ridotto, perché è un po’ sporco o perché presenta un’ombreggiatura di colore sulla federa interna, tali imperfezioni dovranno essere indicate chiaramente.
Il cliente potrà presentare reclamo anche in un momento successivo all’acquisto per qualsiasi imperfezione che non sia stata segnalata espressamente dal negozio. Il periodo entro il quale si può far valere la garanzia su eventuali difetti del prodotto è di due anni a partire dalla data dell’acquisto; il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nel primo anno dall’acquisto l’onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore. Una volta denunciato il difetto, il consumatore ha tre possibilità: chiedere la riparazione, accettare una sostituzione con un capo privo di imperfezioni, insistere per avere la restituzione dei propri soldi. Il consumatore non è obbligato ad accettare in nessun caso un buono!
Le segnalazioni riguardo eventuali irregolarità potranno essere comunicate alla Polizia Annonaria del Comune di appartenenza dell’esercizio commerciale oppure presso la Camera di Commercio di Trento.

Foglio info CP 20
Situazione al 31.03.2023
 
 

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