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Auto usate: poca chiarezza fra una garanzia e l'altra!

Con dlgs. del 6 settembre 2005, n.206 sono state assorbite nel Codice del Consumo le disposizione della nuova legge sulla garanzia nell’acquisto di prodotti di consumo, in vigore dal 23 marzo 2002: tuttavia sono ancora molti i problemi segnalati soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di auto usate. Problemi legati soprattutto alla difficoltà di "far valere la garanzia" nel caso di difetti dopo l'acquisto di questi prodotti.

Ripetiamo qui di seguito le cose fondamentali cui prestare attenzione
per quanto riguarda la garanzia di un'auto usata.

1. Garanzia legale sicuramente anche per auto usate:


La garanzia legale prevista per la vendita di beni di consumo si applica senza ombra di dubbio anche nel caso di acquisto di prodotti usati, in particolare proprio nel caso di auto usate, acquistate presso concessionari o rivenditori di auto!

2. La durata prevista per legge é di regola di 2 anni dall'acquisto. Contrattualmente puó essere limitata ad un periodo comunque non inferiore ad un anno.

Il concessionario potrebbe anche offrirne una di durata più lunga!

3. La garanzia è sempre dovuta ed è "irrinunciabile":


Qualsiasi diverso accordo, limitazione od esclusione da parte del venditore sono NULLI!

4. La garanzia legale è gratuita:


Per essa non si deve pagare nulla!

5. Se i rivenditori vogliono offrire una diversa garanzia...


Se i rivenditori vogliono offrire una diversa garanzia, questa può considerarsi solo come una garanzia ulteriore rispetto alla garanzia legale: quindi essa non può limitare i diritti del consumatore previsti dalla garanzia legale, ma può SOLO AMPLIARLI! Se il venditore vi garantisce cose in più rispetto alla garanzia legale, dietro pagamento però di un corrispettivo - ad es. di un premio assicurativo - vedete Voi se pagare o meno questo "surplus" per essere più garantiti, ma sappiate che non siete obbligati a farlo.

6. I primi sei mesi di garanzia

Nei primi sei mesi dall'acquisto è il venditore che deve provare che il difetto non rientra nella garanzia. Esempio: avete acquistato un'auto usata con 130.000 km e poco dopo l'acquisto vi si rompe la cinghia di trasmissione. Secondo le indicazioni fornite dalla casa produttrice la cinghia originale doveva durare almeno fino a 100.000 km. In questo caso il venditore avrà compito facile nel dirvi che il difetto non è coperto da garanzia perché il difetto rientra "nell'usura normale" (vedi sotto) della parte.

7. Avete acquistato l'auto da una persona privata?


La nuova disciplina non riguarda la compravendita di auto usate fra privati. Per questo valgono le regole della "vecchia garanzia" (art. 1490 e segg. del Codice Civile). L'auto vendutavi deve essere comunque priva di vizi occulti e non devono esservi taciute circostanze pregiudizievoli del vostro acquisto, ad esempio che si tratta di un'auto incidentata.

Attenzione dunque!

  • Non qualsiasi problema o difetto al mezzo è automaticamente coperto dalla garanzia legale. Nel caso di auto usate bisogna considerare il particolare concetto di "usura del bene in relazione al tempo del pregresso utilizzo";
  • Facendo un esempio: un'auto che ha percorso 150.000 km sarà verosimilmente più usurata di un'auto con 50.000 o 60.000 km di vita. Della vita e del chilometraggio del mezzo bisognerà quindi tenerne debito conto quando si decide di acquistare un'auto usata! Nel caso di un'auto con 150.000 km il diritto alla riparazione o sostituzione gratuita di qualsiasi parte difettosa non sarà quindi così sicuro come nel caso di un'auto usata "più giovane".
  • Se il concessionario sbandiera nei suoi locali la pubblicità del mezzo "usato garantito" ciò può far nascere nel consumatore la convinzione che vi sia stato un utilizzo normale oppure una recente revisione del bene usato: se poi il prodotto si rivela "non conforme" alle promesse fatte dal venditore con la pubblicità, il consumatore avrà ben diritto a rivendicare riparazioni o sostituzioni in garanzia e quindi gratuite delle parti difettose!
  • Se il venditore vi assicura che l'usato "è garantito", fatevi rilasciare una dichiarazione che vi copra dunque, almeno per il periodo di garanzia legale, da qualsiasi difetto futuro, indipendentemente dall'uso che è stato fatto in passato del mezzo!
  • Qualsiasi difformità grave (es. la manomissione del contachilometri oppure auto incidentata) o mancanza di qualità essenziale, conosciuta dal rivenditore e da questa taciutavi all'atto della vendita, vi dà diritto quanto meno alla sostituzione dell'auto ed eventualmente anche all'annullamento del contratto!


Foglio info CP05
Situazione al 22.06.2009




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