Scadenza annuale dell'assicurazione

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Scadenza annuale dell'assicurazione
 
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Assicurazione & previdenza
 

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Obblighi informativi a carico delle assicurazioni in occasione di ciascuna scadenza annuale

Il Regolamento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) n. 4 del 9 agosto 2006 (e successivo provvedimento recante modifiche ed integrazioni n. 2494 del 21 dicembre 2006) precisa gli obblighi informativi a carico delle Imprese di assicurazione in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. veicoli a motore.
Obblighi e contenuto della comunicazione
L‘assicurazione deve trasmettere ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto contenente le seguenti informazioni:

1) la data di scadenza del contratto;
2) le modalità di disdetta contrattuale da parte del contraente;
3) le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia;
4) l’originale dell’attestazione sullo stato del rischio;

In dettaglio:

1) Informazioni sulla disdetta.
L’impresa deve comunicare al contraente:
- “qualora non abbia intenzione di prorogare la garanzia il contratto prevede l’obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare mediante raccomandata o telefax entro 15 giorni dalla scadenza del contratto”, oppure:
- “qualora non abbia intenzione di proseguire il rapporto assicurativo per la prossima annualità si informa che non sono previsti obblighi di comunicazione della disdetta”.

2) Indicazioni in merito al premio di rinnovo.
In merito al premio di rinnovo le Imprese sono obbligate a precisare:
- il premio relativo all’annualità precedente;
- il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità;
- i motivi della differenza rispetto all’annualità precedente: 1) per variazione tariffaria 2) per variazione della classe di merito;
- eventuali sinistri liquidati nel periodo di osservazione in scadenza. In tal caso l’Impresa deve precisare che il contraente ha la possibilità di rimborsare l’importo o gli importi pagati riclassificando il contratto in altra classe di merito precisando il relativo premio. Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale. In caso di risarcimento diretto tutte le informazioni relative all’importo liquidato ed alle modalità da seguire per effettuare il rimborso, dovranno essere richieste alla “Stanza di compensazione” gestita dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

Inoltre nel caso in cui un sinistro c.d. “riservato” (vale a dire un sinistro per il quale la Compagnia assicuratrice accantona una somma in vista di un eventuale pagamento del danno) – che abbia dato luogo alla maggiorazione del premio - venga successivamente “eliminato” (vale a dire che la Compagnia assicuratrice ha tolto dall’accantonamento perché in realtà il danno non è stato pagato o non doveva essere pagato)– le Imprese di assicurazione devono rimborsare i maggiori premi pagati, anche nel caso in cui il rapporto assicurativo sia in essere con altro assicuratore, con riclassificazione del contratto da parte dell’assicuratore che presta la copertura.

Foglio info AP03
Situazione al 25.05.2010









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