I diritti nei viaggi tutto compreso

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I diritti nei viaggi tutto compreso
 
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Buon viaggio! I diritti nei viaggi tutto compreso

Le vacanze sono il periodo più atteso dell’anno. E se poi ci comunicano disdette all'ultimo momento o aumenti di prezzo o se le stanze d'albergo d'improvviso perdono "stelle"?
I vostri diritti nell’ambito dei “pacchetti turistici” sono stati tutelati dal legislatore assieme ad altri diritti del consumatore con il cd. “Codice del Consumo”. Il decreto legislativo n. 206 entrato in vigore il 23 ottobre 2005, regola tutto (o quasi tutto) in merito alle “vacanze da sogno” (art. 82-101).
Sulla base di quanto fissato da questa legge, le agenzie di viaggio devono consegnare ai loro clienti un contratto che deve rispettare determinati criteri standard; i consumatori hanno diritto inoltre ad un indennizzo, se qualcosa dovesse andare storto.

Cos'è un "pacchetto turistico"?


Ai sensi del Codice del Consumo, un “pacchetto turistico” è la combinazione stabilita a priori di almeno due delle seguenti prestazioni:

• trasporto
• alloggio
• altri servizi turistici (ad es. macchina a noleggio, escursioni).


Altri presupposti sono


• un prezzo forfetario
• una durata di almeno 24 ore.

Queste regole valgono quindi ad esempio per un soggiorno in un “club”, ma non per l'acquisto di un biglietto d'aereo.

Cosa deve contenere un contratto di vendita di un pacchetto turistico?

Il consumatore ha diritto innanzitutto ad una copia firmata del contratto, con il seguente contenuto:

• data del viaggio, destinazione, itinerario esatto
• precise generalità dell'organizzatore e dell'agenzia
• prezzo e modalità di un'eventuale sua revisione, precise indicazioni sui costi di trasporto, su tasse, cambi di valuta e calcolo dei costi
• ammontare dell'acconto che può arrivare al massimo al 25% del prezzo e indicazioni sul saldo del debito residuo
• indicazioni sulla copertura assicurativa e altre prestazioni assicurative convenute
• informazioni precise sull'alloggio (ubicazione, categoria, comfort, vitto ecc.)
• informazioni su viaggio, escursioni, visite e presenza di accompagnatori e guide turistiche
• ultima data di possibile recesso dell'organizzatore in caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti (al massimo 20 giorni)
• spese a carico del consumatore in caso di cessione del contratto a terzi (fino a 4 giorni lavorativi prima della data di partenza)
• termini per reclami
• accordi specifici tra consumatore e organizzatore
• data entro la quale il consumatore, in caso di modifiche del viaggio "tutto compreso", dovrà comunicare l'eventuale recesso.

Quali informazioni sono inoltre indispensabili?

Prima di concludere il contratto:

• disposizioni e scadenze per visti e passaporti
• disposizioni sanitarie (vaccinazioni obbligatorie ecc.).

Prima della partenza:

• orari e luoghi di fermate o scali e coincidenze
• esaurienti indicazioni sul tipo di sistemazione durante il viaggio
• generalità dei rappresentanti di organizzatore e agenzia di viaggio sul luogo di destinazione
• indicazioni su possibilità di contrarre assicurazioni di viaggio.

Le indicazioni contenute nel prospetto di viaggio devono essere esaurienti e impegnano l'organizzatore anche in caso di eventuali raggiri.

Può cambiare il prezzo di un viaggio prenotato?

I prezzi stabiliti nel contratto di viaggio non possono essere modificati, a meno che nel frattempo non siano cambiati i costi di trasporto, le tasse o il cambio-valuta. La revisione di prezzo non deve superare il 10%, altrimenti il consumatore può recedere dal contratto. In nessun caso il prezzo può aumentare dopo il ventesimo giorno prima della partenza, nemmeno per i succitati motivi. La variazione del prezzo deve essere documentata dall’organizzatore.

Chi è responsabile in caso di inadempimento del contratto?

In caso di inadempimento sono responsabili sia l'organizzatore del viaggio sia l'agenzia di viaggi, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

Quali garanzie si hanno in caso di fallimento dell'organizzatore?

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un apposito Fondo di Garanzia che consente al viaggiatore, in caso di fallimento dell'organizzatore italiano prima dell'inizio del viaggio, di chiedere il rimborso del prezzo pagato, nonché, se l’organizzatore fallisce durante il viaggio, di chiedere di essere riportato nel luogo di partenza senza spese supplementari. Il fondo deve inoltre fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Detto Fondo si attiva però esclusivamente in riferimento ai pacchetti turistici venduti con un contratto stipulato in Italia da un’agenzia o da un organizzatore regolarmente autorizzati.



Foglio info VT04
Situazione al 24.05.2017
 
 

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